Il contributo prende in considerazione la decisione con cui la Corte di Cassazione, in questo caso a Sezioni unite, si pronuncia ancora una volta sul rapporto tra nullità canonica del matrimonio e cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, con particolare riferimento agli effetti che il riconoscimento dell’invalidità originaria del matrimonio può esplicare sulle statuizioni economiche in sede di divorzio. La sentenza, modificando il precedente orientamento, stabilisce che il riconoscimento della nullità del vincolo coniugale non interferisce con la pendenza dei procedimenti civili concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le relative pronunce accessorie concernenti il diritto e la misura dell’assegno di divorzio.
Nullità matrimoniale ed assegno di divorzio (nota a Cass. S.U. 31.3.21 n. 9004)
marco canonico
2021
Abstract
Il contributo prende in considerazione la decisione con cui la Corte di Cassazione, in questo caso a Sezioni unite, si pronuncia ancora una volta sul rapporto tra nullità canonica del matrimonio e cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, con particolare riferimento agli effetti che il riconoscimento dell’invalidità originaria del matrimonio può esplicare sulle statuizioni economiche in sede di divorzio. La sentenza, modificando il precedente orientamento, stabilisce che il riconoscimento della nullità del vincolo coniugale non interferisce con la pendenza dei procedimenti civili concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le relative pronunce accessorie concernenti il diritto e la misura dell’assegno di divorzio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.