Il 4 maggio 2016 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge di iniziativa dei deputati Gian Luigi Gigli e Mario Sberna, intitolata Disposizioni concernenti il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti. Il provvedimento si struttura in un solo articolo, composto di quattro commi e propone una disciplina per il riconoscimento e l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza dei farmacisti. La questione maggiormente dibattuta riguarda senza dubbio la c.d. “pillola del giorno dopo”: è giusto concedere anche al farmacista il diritto all’“obiezione di coscienza” nei casi di somministrazione di farmaci abortivi? Di seguito, pubblichiamo le autorevoli opinioni dell’Avv. Leotta, favorevole all’estensione del diritto anche ai farmacisti, e del Prof. Marini, contrario invece a concedere l’obiezione di coscienza.
E se anche i farmacisti diventassero obiettori?
Giovanni Marini
2017
Abstract
Il 4 maggio 2016 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge di iniziativa dei deputati Gian Luigi Gigli e Mario Sberna, intitolata Disposizioni concernenti il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti. Il provvedimento si struttura in un solo articolo, composto di quattro commi e propone una disciplina per il riconoscimento e l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza dei farmacisti. La questione maggiormente dibattuta riguarda senza dubbio la c.d. “pillola del giorno dopo”: è giusto concedere anche al farmacista il diritto all’“obiezione di coscienza” nei casi di somministrazione di farmaci abortivi? Di seguito, pubblichiamo le autorevoli opinioni dell’Avv. Leotta, favorevole all’estensione del diritto anche ai farmacisti, e del Prof. Marini, contrario invece a concedere l’obiezione di coscienza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.