Il contributo analizza due testamenti redatti rispettivamente in forma pubblica e olografa per esaminare se le vicende successorie legate ad una istituzione di erede e alla nomina di un legatario siano compatibili con l’attivazione di un rapporto di trust che faccia capo ai medesimi soggetti i quali siano designati dal testatore al tempo stesso come successori (a titolo universale o particolare) e trustees. Gli autori ritengono ammissibile che l’erede o il legatario ricopra anche la qualità di trustee, riconoscendo come il diritto italiano ammetta tuttora la facoltà di nominare un successore in qualità di fiduciario, con piena efficacia della disposizione testamentaria, nel caso in cui la medesima disposizione sia espressa.
Pareri dei Professori Michele Graziadei e Ferdinando Treggiari
Ferdinando Treggiari;
2021
Abstract
Il contributo analizza due testamenti redatti rispettivamente in forma pubblica e olografa per esaminare se le vicende successorie legate ad una istituzione di erede e alla nomina di un legatario siano compatibili con l’attivazione di un rapporto di trust che faccia capo ai medesimi soggetti i quali siano designati dal testatore al tempo stesso come successori (a titolo universale o particolare) e trustees. Gli autori ritengono ammissibile che l’erede o il legatario ricopra anche la qualità di trustee, riconoscendo come il diritto italiano ammetta tuttora la facoltà di nominare un successore in qualità di fiduciario, con piena efficacia della disposizione testamentaria, nel caso in cui la medesima disposizione sia espressa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.