L’art. 33, comma 1, lett. c, c. tur., nella versione antecedente alla riforma del 2018, qualificava l’acquirente del pacchetto turistico come «turista», facendo sorgere dubbi interpretativi in merito alla possibilità di estendere la tutela di cui al codice di settore anche a chiunque beneficiasse del servizio nell’àmbito della propria attività pro- fessionale. La necessità di porre l’accento unicamente sull’elemento oggettivo della fattispecie, ovvero sulla esistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini della sussistenza di una combinazione normativamente tutelata ha trovato definitiva consacrazione nella emblematica nozione di «viaggiatore» di cui al nuovo art. 33, comma 1, lett. g, c. tur. – come modificato dal d.lg. n. 62 del 2018 – che consente di estendere la protezione alla totalità dei fruitori dei pacchetti a prescindere dalla finalità che l’acquirente intenda soddisfare con il viaggio. Il passaggio dalla già peculiare definizione di «consumatore di servizi turistici» di cui alla normativa consumeristica, alla nozione di «turista» secondo l’originaria versione del codice di settore, fino ad arrivare a quella di «viaggiatore», è la prova di come l’esigenza di porre rimedio allo squilibrio contrattuale che caratterizza il contratto di viaggio abbia fatto emergere la notevole ampiezza che nel sistema giuridico moderno assume la figura del contraente debole, che non può piú essere identificato esclusivamente con il mero consumatore o con il turista, ma ingloba anche altri soggetti che si muovono nel mercato.

Il contraente tutelato nel contratto di vendita di pacchetti turistici

Monica Pucci
2023

Abstract

L’art. 33, comma 1, lett. c, c. tur., nella versione antecedente alla riforma del 2018, qualificava l’acquirente del pacchetto turistico come «turista», facendo sorgere dubbi interpretativi in merito alla possibilità di estendere la tutela di cui al codice di settore anche a chiunque beneficiasse del servizio nell’àmbito della propria attività pro- fessionale. La necessità di porre l’accento unicamente sull’elemento oggettivo della fattispecie, ovvero sulla esistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini della sussistenza di una combinazione normativamente tutelata ha trovato definitiva consacrazione nella emblematica nozione di «viaggiatore» di cui al nuovo art. 33, comma 1, lett. g, c. tur. – come modificato dal d.lg. n. 62 del 2018 – che consente di estendere la protezione alla totalità dei fruitori dei pacchetti a prescindere dalla finalità che l’acquirente intenda soddisfare con il viaggio. Il passaggio dalla già peculiare definizione di «consumatore di servizi turistici» di cui alla normativa consumeristica, alla nozione di «turista» secondo l’originaria versione del codice di settore, fino ad arrivare a quella di «viaggiatore», è la prova di come l’esigenza di porre rimedio allo squilibrio contrattuale che caratterizza il contratto di viaggio abbia fatto emergere la notevole ampiezza che nel sistema giuridico moderno assume la figura del contraente debole, che non può piú essere identificato esclusivamente con il mero consumatore o con il turista, ma ingloba anche altri soggetti che si muovono nel mercato.
2023
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