Il Codice del turismo riformato in sede di recepimento della direttiva 2015/2302/Ue relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati riserva ampio spazio alla disciplina dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetti turistici optando per una netta ed esplicita delimitazione delle responsabilità degli operatori professionali coinvolti nell’esecuzione del viaggio organizzato. Mentre, infatti, l’organizzatore è considerato sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, al venditore - la cui responsabilità viene ad essere disciplinata in un’apposita Sezione separata rispetto a quella che il Codice dedica alla responsabilità del tour operator - si addebita esclusivamente l’inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio. Ciò permette di superare tutti i dubbi sorti in passato in merito ad una possibile responsabilità dell’agenzia di viaggi per prestazioni non conformi al contratto e di escludere, definitivamente, la sussistenza di una responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore in caso di inesatta esecuzione del pacchetto turistico.

IL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Monica Pucci
2023

Abstract

Il Codice del turismo riformato in sede di recepimento della direttiva 2015/2302/Ue relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati riserva ampio spazio alla disciplina dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetti turistici optando per una netta ed esplicita delimitazione delle responsabilità degli operatori professionali coinvolti nell’esecuzione del viaggio organizzato. Mentre, infatti, l’organizzatore è considerato sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, al venditore - la cui responsabilità viene ad essere disciplinata in un’apposita Sezione separata rispetto a quella che il Codice dedica alla responsabilità del tour operator - si addebita esclusivamente l’inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio. Ciò permette di superare tutti i dubbi sorti in passato in merito ad una possibile responsabilità dell’agenzia di viaggi per prestazioni non conformi al contratto e di escludere, definitivamente, la sussistenza di una responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore in caso di inesatta esecuzione del pacchetto turistico.
2023
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1546880
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