Con la sentenza n. 67 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale concernente la normativa italiana sull’ANF, nella parte in cui, per accedere al beneficio, richiedeva ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti la residenza dei familiari nel territorio italiano. Tale requisito non è previsto per i familiari del cittadino italiano e pertanto, essendo le direttive europee sul diritto alla parità di trattamento self-executing, spetta al giudice comune disapplicare la normativa interna contrastante. In questo modo la Consulta ha, seppur indirettamente, confermato di voler proseguire il dialogo virtuoso avviato con la Corte di giustizia.
Una inammissibilità che conferma l’impegno della Consulta nel dialogo con Lussemburgo
Silvia Filippi
2022
Abstract
Con la sentenza n. 67 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale concernente la normativa italiana sull’ANF, nella parte in cui, per accedere al beneficio, richiedeva ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti la residenza dei familiari nel territorio italiano. Tale requisito non è previsto per i familiari del cittadino italiano e pertanto, essendo le direttive europee sul diritto alla parità di trattamento self-executing, spetta al giudice comune disapplicare la normativa interna contrastante. In questo modo la Consulta ha, seppur indirettamente, confermato di voler proseguire il dialogo virtuoso avviato con la Corte di giustizia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.