Il saggio analizza criticamente la legge delega n. 144 del 2025, che introduce un nuovo criterio per la determinazione della “giusta retribuzione”, rinviando alla contrattazione collettiva maggiormente applicata per l’individuazione del contrato collettivo-parametro legale di riferimento. Sono evidenziati i vantaggi e le problematiche giuridiche suscitate dalla legge, soprattutto nella possibile legittimazione di fenomeni di dumping salariale derivanti dal criterio selettivo adottato. È sottolineata l’inefficacia del rinvio nei casi in cui il contratto collettivo maggioritario risulti inadeguato rispetto ai principi dell’art. 36 Cost., ponendo una presunzione solo relativa di conformità del contratto alla norma costituzionale. Particolare attenzione è dedicata alle conseguenze del rinvio sugli inquadramenti professionali, alla mancanza di una chiara definizione del trattamento minimo complessivo, nonché all’effetto di sostituzione automatica delle clausole retributive individuali inferiori, con implicita e parziale abrogazione dell’art. 2099, comma 2, c.c. Infine, viene approfondito un possibile e più utile ruolo della legge ordinaria in materia retributiva, per l’individuazione del (compenso) “minimo biologico”.

La legge delega n. 144 del 2025: il nuovo criterio di individuazione della giusta retribuzione tra dubbi di legittimità costituzionale e prime prospettive interpretative

Stefano Cairoli
2025

Abstract

Il saggio analizza criticamente la legge delega n. 144 del 2025, che introduce un nuovo criterio per la determinazione della “giusta retribuzione”, rinviando alla contrattazione collettiva maggiormente applicata per l’individuazione del contrato collettivo-parametro legale di riferimento. Sono evidenziati i vantaggi e le problematiche giuridiche suscitate dalla legge, soprattutto nella possibile legittimazione di fenomeni di dumping salariale derivanti dal criterio selettivo adottato. È sottolineata l’inefficacia del rinvio nei casi in cui il contratto collettivo maggioritario risulti inadeguato rispetto ai principi dell’art. 36 Cost., ponendo una presunzione solo relativa di conformità del contratto alla norma costituzionale. Particolare attenzione è dedicata alle conseguenze del rinvio sugli inquadramenti professionali, alla mancanza di una chiara definizione del trattamento minimo complessivo, nonché all’effetto di sostituzione automatica delle clausole retributive individuali inferiori, con implicita e parziale abrogazione dell’art. 2099, comma 2, c.c. Infine, viene approfondito un possibile e più utile ruolo della legge ordinaria in materia retributiva, per l’individuazione del (compenso) “minimo biologico”.
2025
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1607915
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