Il contributo prende in esame la pronuncia della Corte di Cassazione 2.9.25 n. 24409 nella quale si affronta il tema dell’impossibilità di addivenire alla trascrizione tardiva del matrimonio in ragione del mancato consenso di uno dei contraenti, considerato nella decisione come legittimo esercizio di facoltà riconosciuta dall’attuale disciplina normativa e non costituente pertanto fonte di responsabilità per il risarcimento del danno.

Legittimo il mancato consenso dell’altro contraente alla trascrizione tardiva del matrimonio canonico (Nota a Cass. 2 settembre 2025 n. 24409)

canonico marco
2026

Abstract

Il contributo prende in esame la pronuncia della Corte di Cassazione 2.9.25 n. 24409 nella quale si affronta il tema dell’impossibilità di addivenire alla trascrizione tardiva del matrimonio in ragione del mancato consenso di uno dei contraenti, considerato nella decisione come legittimo esercizio di facoltà riconosciuta dall’attuale disciplina normativa e non costituente pertanto fonte di responsabilità per il risarcimento del danno.
2026
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