Il lavoro analizza il complesso tema dell’anatocismo, commentando la pronuncia del 4 novembre 2004, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione condannano definitivamente come illegittima la prassi seguita da molte banche fino a quell’epoca. Con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, la giurisprudenza ha riconosciuto per molto tempo l’esistenza di un uso normativo che, derogando al divieto di cui all’art. 1283 c.c., rendeva legittimo un certo tipo di anatocismo: la capitalizzazione degli interessi operata dalle banche avveniva trimestralmente per gli interessi a debito del cliente e annualmente per gli interessi a debito della banca. Atteso che l’aumento del debito è maggiore quanto più breve è il periodo di capitalizzazione degli interessi, la posizione del risparmiatore risultava svantaggiata dalla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a suo debito e non anche di quelli a suo credito. Tale pratica si è reiterata per decenni, fino a quando, a partire dal 1999, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a mutare il proprio orientamento, ravvisando nella capitalizzazione trimestrale dei soli interessi dovuti dal cliente non un uso normativo, ma un mero uso negoziale. Pertanto la clausola di capitalizzazione trimestrale unilaterale è stata ritenuta nulla per contrasto con l’art. 1283 c.c., che, nel prevedere la derogabilità al divieto di anatocismo, fa riferimento esclusivamente agli “usi normativi”.
Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095 in tema di anatocismo
VALONGO, Alessia
2005
Abstract
Il lavoro analizza il complesso tema dell’anatocismo, commentando la pronuncia del 4 novembre 2004, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione condannano definitivamente come illegittima la prassi seguita da molte banche fino a quell’epoca. Con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, la giurisprudenza ha riconosciuto per molto tempo l’esistenza di un uso normativo che, derogando al divieto di cui all’art. 1283 c.c., rendeva legittimo un certo tipo di anatocismo: la capitalizzazione degli interessi operata dalle banche avveniva trimestralmente per gli interessi a debito del cliente e annualmente per gli interessi a debito della banca. Atteso che l’aumento del debito è maggiore quanto più breve è il periodo di capitalizzazione degli interessi, la posizione del risparmiatore risultava svantaggiata dalla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a suo debito e non anche di quelli a suo credito. Tale pratica si è reiterata per decenni, fino a quando, a partire dal 1999, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a mutare il proprio orientamento, ravvisando nella capitalizzazione trimestrale dei soli interessi dovuti dal cliente non un uso normativo, ma un mero uso negoziale. Pertanto la clausola di capitalizzazione trimestrale unilaterale è stata ritenuta nulla per contrasto con l’art. 1283 c.c., che, nel prevedere la derogabilità al divieto di anatocismo, fa riferimento esclusivamente agli “usi normativi”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.