L’intervento tratta due problematiche specifiche del diritto del lavoro. La prima è quella della individuazione del limite massimo di durata giornaliera della prestazione lavorativa, in ordine a cui viene proposta la tesi che la Direttiva CEE 23.11.1993 n. 104 e il D. Lgs. 8.4.2003 n. 66 non abbiano disciplinato tale aspetto specifico, per cui resta ancora valido il limite massimo normale di 8 ore (e non quello di 12 ore e 50 minuti). La seconda questione è quella relativa alle clausole di durata minima garantita a favore del datore di lavoro, delle quali viene evidenziata l’inammissibilità per contrasto con il principio inderogabile di recedibilità unilaterale del lavoratore nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Intervento pubblicato in “Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro (Abano Terme, 21-22 Maggio 2004)”
CENTOFANTI, Siro
2005
Abstract
L’intervento tratta due problematiche specifiche del diritto del lavoro. La prima è quella della individuazione del limite massimo di durata giornaliera della prestazione lavorativa, in ordine a cui viene proposta la tesi che la Direttiva CEE 23.11.1993 n. 104 e il D. Lgs. 8.4.2003 n. 66 non abbiano disciplinato tale aspetto specifico, per cui resta ancora valido il limite massimo normale di 8 ore (e non quello di 12 ore e 50 minuti). La seconda questione è quella relativa alle clausole di durata minima garantita a favore del datore di lavoro, delle quali viene evidenziata l’inammissibilità per contrasto con il principio inderogabile di recedibilità unilaterale del lavoratore nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.