Capita talora nelle cause di lavoro che faccia parte della Corte di appello un giudice che, pur non avendo emesso la decisione impugnata, ha già avuto conoscenza della controversia per averla trattata in fase istruttoria, o come membro del collegio del reclamo: sussiste in tali casi incompatibilità? Lo scritto ripercorre la storia pluricentenaria dell’obbligo di astensione, ora fissato nell’art. 51, 1° c., n. 4 c.p.c., per pervenire, anche alla luce dei principi degli art. 24, 25 e 111 Cost., alla soluzione dell’incompatibilità del giudice che abbia comunque emesso una decisione cautelare o svolto un ruolo significativo nella fase istruttoria del giudizio di primo grado. Viene poi esaminata l’ulteriore problematica della necessità o meno di un’istanza di ricusazione e della rilevabilità d’ufficio del vizio di incompatibilità.
“Incompatibilità del giudice per attività svolta in altro grado o fase del processo”
CENTOFANTI, Siro
2010
Abstract
Capita talora nelle cause di lavoro che faccia parte della Corte di appello un giudice che, pur non avendo emesso la decisione impugnata, ha già avuto conoscenza della controversia per averla trattata in fase istruttoria, o come membro del collegio del reclamo: sussiste in tali casi incompatibilità? Lo scritto ripercorre la storia pluricentenaria dell’obbligo di astensione, ora fissato nell’art. 51, 1° c., n. 4 c.p.c., per pervenire, anche alla luce dei principi degli art. 24, 25 e 111 Cost., alla soluzione dell’incompatibilità del giudice che abbia comunque emesso una decisione cautelare o svolto un ruolo significativo nella fase istruttoria del giudizio di primo grado. Viene poi esaminata l’ulteriore problematica della necessità o meno di un’istanza di ricusazione e della rilevabilità d’ufficio del vizio di incompatibilità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.