“Il Software tra brevetto e diritto d’autore”, articolo pubblicato nella Riv. di Diritto Civile, 2007, II, pp. 683-707, offre un quadro delle ragioni giuridiche che militano pro e contro l’una e l’altra tecnica di protezione dei programmi per elaboratore, facendo emergere le peculiarità dell’oggetto della tutela (il software) e dei bisogni di protezione che è capace di ingenerare, onde verificare quali di questi risultino, di volta in volta, avvantaggiati o sacrificati dalle diverse soluzioni. La riflessione muove dalla ricerca delle ragioni di insoddisfazione verso la soluzione vigente - ovvero la tutela del software affidata al diritto d’autore – e intende verificare se e in quale misura i bisogni di protezione emergenti nella realtà economica possano trovare una soluzione più soddisfacente ove affidati alla tutela brevettuale, anche prendendo in esame la proposta di Direttiva, presentata nel 2002 dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. All’esito della riflessione, prende corpo l’ipotesi ricostruttiva secondo la quale i problemi rimasti insoluti, o peggio ingenerati, con la tutela offerta dal diritto d’autore non troverebbero migliore risposta nella tutela brevettuale, la quale, da un lato, sotto il profilo ontologico (per quello che valgono i profili ontologici quando di tratta di dire se una scelta di diritto positivo è adeguata o meno ai bisogni di tutela che si vogliono soddisfare) non sembra affatto lo schema di protezione più “naturale” nel campo del software, atteso che il software non è necessariamente un prodotto industriale, non richiede necessariamente investimenti industriali, essendo piuttosto una creazione del linguaggio (quello di programmazione), per quanto linguaggio specialistico, e dunque un’opera dell’ingegno, “letteraria o artistica” nel senso più ampio in cui letterarie possono essere considerate le opere scientifiche; dall’altro lato, sotto il profilo teleologico o funzionale (i.e. degli interessi meritevoli di protezione), il brevetto sembrerebbe una soluzione più allarmante ai fini dell’incentivo alla innovazione e della concorrenzialità del mercato, perché coprirebbe non solo la forma espressiva (programma per elaboratore), ma anche le idee (funzioni del programma), rendendo impossibile realizzare una stessa funzione con una pluralità di forme espressive in concorrenza tra loro. Piuttosto il disagio di fronte alle regole che condizionano l'utilizzazione dell'esemplare di programma lecitamente acquistato sembra derivare, non tanto dal paradigma del diritto d'autore, quanto piuttosto da un improprio rafforzamento del diritto d'autore con la tutela del segreto; segreto che paradossalmente permane anche nella proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Il Software tra brevetto e diritto d'autore

SCHIUMA, Laura
2007

Abstract

“Il Software tra brevetto e diritto d’autore”, articolo pubblicato nella Riv. di Diritto Civile, 2007, II, pp. 683-707, offre un quadro delle ragioni giuridiche che militano pro e contro l’una e l’altra tecnica di protezione dei programmi per elaboratore, facendo emergere le peculiarità dell’oggetto della tutela (il software) e dei bisogni di protezione che è capace di ingenerare, onde verificare quali di questi risultino, di volta in volta, avvantaggiati o sacrificati dalle diverse soluzioni. La riflessione muove dalla ricerca delle ragioni di insoddisfazione verso la soluzione vigente - ovvero la tutela del software affidata al diritto d’autore – e intende verificare se e in quale misura i bisogni di protezione emergenti nella realtà economica possano trovare una soluzione più soddisfacente ove affidati alla tutela brevettuale, anche prendendo in esame la proposta di Direttiva, presentata nel 2002 dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. All’esito della riflessione, prende corpo l’ipotesi ricostruttiva secondo la quale i problemi rimasti insoluti, o peggio ingenerati, con la tutela offerta dal diritto d’autore non troverebbero migliore risposta nella tutela brevettuale, la quale, da un lato, sotto il profilo ontologico (per quello che valgono i profili ontologici quando di tratta di dire se una scelta di diritto positivo è adeguata o meno ai bisogni di tutela che si vogliono soddisfare) non sembra affatto lo schema di protezione più “naturale” nel campo del software, atteso che il software non è necessariamente un prodotto industriale, non richiede necessariamente investimenti industriali, essendo piuttosto una creazione del linguaggio (quello di programmazione), per quanto linguaggio specialistico, e dunque un’opera dell’ingegno, “letteraria o artistica” nel senso più ampio in cui letterarie possono essere considerate le opere scientifiche; dall’altro lato, sotto il profilo teleologico o funzionale (i.e. degli interessi meritevoli di protezione), il brevetto sembrerebbe una soluzione più allarmante ai fini dell’incentivo alla innovazione e della concorrenzialità del mercato, perché coprirebbe non solo la forma espressiva (programma per elaboratore), ma anche le idee (funzioni del programma), rendendo impossibile realizzare una stessa funzione con una pluralità di forme espressive in concorrenza tra loro. Piuttosto il disagio di fronte alle regole che condizionano l'utilizzazione dell'esemplare di programma lecitamente acquistato sembra derivare, non tanto dal paradigma del diritto d'autore, quanto piuttosto da un improprio rafforzamento del diritto d'autore con la tutela del segreto; segreto che paradossalmente permane anche nella proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
2007
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