La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza della giurisdizione statale nel giudizio avente ad oggetto la condanna del giudice ecclesiastico al risarcimento dei danni arrecati alle parti per il mancato rispetto della normativa processuale canonica nel processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale. La decisione fa leva essenzialmente sulla recuperata giurisdizione statale in ordine al giudizio sulla validità dei matrimoni canonici trascritti, argomento di per sé opinabile e comunque non idoneo a giustificare la decisione, laddove il riferimento al principio contenuto nell'art. 7, primo comma, della Costituzione sarebbe stato certamente più utile e pertinente.
Il difetto di giurisdizione statale per i danni arrecati dal giudice ecclesiastico (nota a Cass. sez. un. 6.7.11 n. 14839 - ord.)
CANONICO, Marco
2011
Abstract
La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza della giurisdizione statale nel giudizio avente ad oggetto la condanna del giudice ecclesiastico al risarcimento dei danni arrecati alle parti per il mancato rispetto della normativa processuale canonica nel processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale. La decisione fa leva essenzialmente sulla recuperata giurisdizione statale in ordine al giudizio sulla validità dei matrimoni canonici trascritti, argomento di per sé opinabile e comunque non idoneo a giustificare la decisione, laddove il riferimento al principio contenuto nell'art. 7, primo comma, della Costituzione sarebbe stato certamente più utile e pertinente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.