“Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi”, commento all'art. 4 del d.lgs.n. 155/2006, ha per oggeto l'inquadramento della fattispecie “impresa sociale”, tra gli enti del libro V - ivi comprese le società, ove private dello scopo di lucro - e gli enti del libro I del codice civile, onde verificare quanto del diritto scritto dei gruppi di cui al codice civile sia compatibile con la causa altruistica di tali enti, pervenendo alla conclusione che l’art. 4 del decreto sulla impresa sociale rimuove ogni dubbio in ordine alla configurabilità di gruppi di imprese sociali, non solo, come era gia’ ipotizzabile, come gruppi orizzontali o paritetici, e dunque basati su accordi di equiordinazione tra enti, ma anche – e qui sta la sua maggiore valenza precettiva - come gruppi gerarchici o verticali, e dunque basati sul controllo da partecipazione o su contratti produttivi di influenza dominante sull’organizzazione. Si tratta di un’ipotesi ricostruttiva che io stessa già formulavo con riferimento alle fondazioni in un mio scritto monografico sul controllo societario del 1997, ma che ora, attraverso la disciplina dell’impresa sociale, acquista esplicito riconoscimento normativo nel nostro ordinamento, sul presupposto che: i) la controllabilità è questione che attiene non alla funzione, bensì alle logiche di funzionamento dell’organizzazione e che ii) il problema fondamentale che la legge intende risolvere, con la presunzione di direzione e coordinamento in ipotesi di controllo dell'impresa sociale e l'applicazione contenute nel capo IX del libro V del titolo V cc., è quello della tutela dei creditori. Se dunque il controllo rende applicabile la disciplina dei gruppi (responsabilità da direzione e coordinamento abusiva compresa) anche nel caso dell'impresa sociale, gli enti non profit ed in particolare le fondazioni potrebbero avere interesse a rendersi controllabili statutariamente (organizzandosi meritocraticamente) per fugare ogni dubbio in ordine al fatto che la controllante o non intende affatto avvalersi della fondazione come strumento di direzione e coordinamento oppure, nel caso intenda avvalersene, non intenda farlo per sottrarsi alle responsabilità che ne dovessero derivare. L’appartenenza al gruppo è fonte di svantaggi ma anche di vantaggi e tra questi ultimi vi è certamente quello della reputazione, bene cui sono particolarmente sensibili i mercati finanziari e lo sono ancor più le imprese “sociali”, proprio in quanto producono “utilità sociale” e sono dirette a realizzare finalità di “interesse generale”, utilità ed interesse che non si potrebbero soddisfare a condizioni che scaricassero i costi dell’attività sui creditori. Anche alla luce delle norme in tema di struttura finanziaria e disciplina dei gruppi, la disciplina dell’impresa sociale, che neppure prevede vantaggi fiscali per le imprese sociali, sembrerebbe da pensarsi allora come la regolamentazione dei limiti e delle condizioni in presenza dei quali un’impresa possa fregiarsi di una denominazione che funga da garanzia che i soggetti autorizzati a presentarsi come “impresa sociale” rispettino determinati standard di correttezza, trasparenza ed eticità dei comportamenti, volti ad assicurare che i prodotti o i servizi promananti dall’impresa sociale siano qualitativamente migliori di quelli dei competitori, che non abbiano titolo per fregiarsi di tale denominazione.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

SCHIUMA, Laura
2007

Abstract

“Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi”, commento all'art. 4 del d.lgs.n. 155/2006, ha per oggeto l'inquadramento della fattispecie “impresa sociale”, tra gli enti del libro V - ivi comprese le società, ove private dello scopo di lucro - e gli enti del libro I del codice civile, onde verificare quanto del diritto scritto dei gruppi di cui al codice civile sia compatibile con la causa altruistica di tali enti, pervenendo alla conclusione che l’art. 4 del decreto sulla impresa sociale rimuove ogni dubbio in ordine alla configurabilità di gruppi di imprese sociali, non solo, come era gia’ ipotizzabile, come gruppi orizzontali o paritetici, e dunque basati su accordi di equiordinazione tra enti, ma anche – e qui sta la sua maggiore valenza precettiva - come gruppi gerarchici o verticali, e dunque basati sul controllo da partecipazione o su contratti produttivi di influenza dominante sull’organizzazione. Si tratta di un’ipotesi ricostruttiva che io stessa già formulavo con riferimento alle fondazioni in un mio scritto monografico sul controllo societario del 1997, ma che ora, attraverso la disciplina dell’impresa sociale, acquista esplicito riconoscimento normativo nel nostro ordinamento, sul presupposto che: i) la controllabilità è questione che attiene non alla funzione, bensì alle logiche di funzionamento dell’organizzazione e che ii) il problema fondamentale che la legge intende risolvere, con la presunzione di direzione e coordinamento in ipotesi di controllo dell'impresa sociale e l'applicazione contenute nel capo IX del libro V del titolo V cc., è quello della tutela dei creditori. Se dunque il controllo rende applicabile la disciplina dei gruppi (responsabilità da direzione e coordinamento abusiva compresa) anche nel caso dell'impresa sociale, gli enti non profit ed in particolare le fondazioni potrebbero avere interesse a rendersi controllabili statutariamente (organizzandosi meritocraticamente) per fugare ogni dubbio in ordine al fatto che la controllante o non intende affatto avvalersi della fondazione come strumento di direzione e coordinamento oppure, nel caso intenda avvalersene, non intenda farlo per sottrarsi alle responsabilità che ne dovessero derivare. L’appartenenza al gruppo è fonte di svantaggi ma anche di vantaggi e tra questi ultimi vi è certamente quello della reputazione, bene cui sono particolarmente sensibili i mercati finanziari e lo sono ancor più le imprese “sociali”, proprio in quanto producono “utilità sociale” e sono dirette a realizzare finalità di “interesse generale”, utilità ed interesse che non si potrebbero soddisfare a condizioni che scaricassero i costi dell’attività sui creditori. Anche alla luce delle norme in tema di struttura finanziaria e disciplina dei gruppi, la disciplina dell’impresa sociale, che neppure prevede vantaggi fiscali per le imprese sociali, sembrerebbe da pensarsi allora come la regolamentazione dei limiti e delle condizioni in presenza dei quali un’impresa possa fregiarsi di una denominazione che funga da garanzia che i soggetti autorizzati a presentarsi come “impresa sociale” rispettino determinati standard di correttezza, trasparenza ed eticità dei comportamenti, volti ad assicurare che i prodotti o i servizi promananti dall’impresa sociale siano qualitativamente migliori di quelli dei competitori, che non abbiano titolo per fregiarsi di tale denominazione.
2007
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