La legge professionale (r.d.l. 1578/1933), come interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, vieta l'esercizio della professione di avvocato in posizione di impiego retribuito, ravvisandone i presupposti nella stabilità del rapporto e nella mancata correlazione dei compensi alle singole prestazioni. Nella realtà effettuale, questo divieto non viene applicato nei confronti degli studi legali associati. Lo studio tende alla ricostruzione sistematica della figura del contratto di collaborazione tra professionisti forensi, ed alla valutazione della sua compatibilità con la legge professionale. Nell'ordinamento spagnolo, il Real Decreto n. 1331/2006 ha disciplinato questo fenomeno nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato speciale, che viene utilizzato come parametro di confronto con il sistema italiano.
Contratto d'opera tra professionisti e indipendenza dell'avvocato: l'intellettualità e i valori della legge professionale
CIANCI, Alberto Giulio
2012
Abstract
La legge professionale (r.d.l. 1578/1933), come interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, vieta l'esercizio della professione di avvocato in posizione di impiego retribuito, ravvisandone i presupposti nella stabilità del rapporto e nella mancata correlazione dei compensi alle singole prestazioni. Nella realtà effettuale, questo divieto non viene applicato nei confronti degli studi legali associati. Lo studio tende alla ricostruzione sistematica della figura del contratto di collaborazione tra professionisti forensi, ed alla valutazione della sua compatibilità con la legge professionale. Nell'ordinamento spagnolo, il Real Decreto n. 1331/2006 ha disciplinato questo fenomeno nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato speciale, che viene utilizzato come parametro di confronto con il sistema italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.