L'articolo tratta delle problematiche sottese alla consulenza tecnica nel processo arbitrale. Se nessuno ha, infatti, mai dubitato dell’impiego della perizia tecnica nell'arbitrato, questa, applicata ad un giudizio diverso da quello statale, mostra delle difficoltà di adattamento dovute alla peculiarità della giustizia privata. Segnatamente, posto che il Tribunale arbitrale è sovente composto, in tutto o in parte, da arbitri in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche, si pone, in maniera ancor più stringente che nel giudizio statale la necessità di risolvere la questione relativa alla possibilità del giudicante di accertare le questioni di carattere tecnico senza ricorrere alla nomina di un consulente, nonché, di contro, se, mancando di conoscenze giuridiche, questi possa, invece, ricorrere ad una c.t.u per la risoluzione della questione giuridica. Dubbi sorgono, poi, anche in ordine a chi - arbitri o parti - instauri con il consulente il rapporto contrattuale relativo all'espletamento della perizia necessaria alla decisione della controversia e, conseguentemente, chi sia direttamente obbligato a corrispondergli il compenso.

Il ruolo del consulente tecnico nel processo arbitrale

TIZI, FRANCESCA
2012

Abstract

L'articolo tratta delle problematiche sottese alla consulenza tecnica nel processo arbitrale. Se nessuno ha, infatti, mai dubitato dell’impiego della perizia tecnica nell'arbitrato, questa, applicata ad un giudizio diverso da quello statale, mostra delle difficoltà di adattamento dovute alla peculiarità della giustizia privata. Segnatamente, posto che il Tribunale arbitrale è sovente composto, in tutto o in parte, da arbitri in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche, si pone, in maniera ancor più stringente che nel giudizio statale la necessità di risolvere la questione relativa alla possibilità del giudicante di accertare le questioni di carattere tecnico senza ricorrere alla nomina di un consulente, nonché, di contro, se, mancando di conoscenze giuridiche, questi possa, invece, ricorrere ad una c.t.u per la risoluzione della questione giuridica. Dubbi sorgono, poi, anche in ordine a chi - arbitri o parti - instauri con il consulente il rapporto contrattuale relativo all'espletamento della perizia necessaria alla decisione della controversia e, conseguentemente, chi sia direttamente obbligato a corrispondergli il compenso.
2012
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/951785
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