Di fronte alla crisi occupazionale, l'ordinamento italiano ha introdotto con la l. 19 dicembre 1984, n. 863 nuove misure per lo sviluppo dell'occupazione, fra cui il contratto di formazione e lavoro consentito per l'assunzione di giovani lavoratori fra 15 e 29 anni e durata biennale. L'Autore richiama i precedenti del nuovo istituto, a partire dalla l. 1 giugno 1977, n. 285, rilevando la sua natura attuale di <contratto speciale di lavoro>, caratterizzato, a differenza dell'apprendistato, dalla mancanza di un obbligo di diretto insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che il giovane lavoratore venga impiegato in attività di per sé formative. Viene poi esaminata la disciplina dello svolgimento del rapporto, e segnalata l'importanza dell'esonero contributivo nel biennio, anche nel caso di trasformazione del contratto in normale rapporto a tempo indeterminato. Da una tendenziale applicazione dei principi generali, l'Autore perviene infine a ritenere che la decisione finale del datore di lavoro di scioglimento del vincolo debba essere giustificata da ragioni obbiettive.

Il contratto di formazione lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863

CENTOFANTI, Siro
1985

Abstract

Di fronte alla crisi occupazionale, l'ordinamento italiano ha introdotto con la l. 19 dicembre 1984, n. 863 nuove misure per lo sviluppo dell'occupazione, fra cui il contratto di formazione e lavoro consentito per l'assunzione di giovani lavoratori fra 15 e 29 anni e durata biennale. L'Autore richiama i precedenti del nuovo istituto, a partire dalla l. 1 giugno 1977, n. 285, rilevando la sua natura attuale di , caratterizzato, a differenza dell'apprendistato, dalla mancanza di un obbligo di diretto insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che il giovane lavoratore venga impiegato in attività di per sé formative. Viene poi esaminata la disciplina dello svolgimento del rapporto, e segnalata l'importanza dell'esonero contributivo nel biennio, anche nel caso di trasformazione del contratto in normale rapporto a tempo indeterminato. Da una tendenziale applicazione dei principi generali, l'Autore perviene infine a ritenere che la decisione finale del datore di lavoro di scioglimento del vincolo debba essere giustificata da ragioni obbiettive.
1985
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/958982
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact